Archivi categoria: Adempimenti Fotovoltaico

05/03/2018 – Taratura Sistema di Protezione di Interfaccia, AEEG 786/2016/R/EEL

In conformità alla norma CEI 0-21, è necessario eseguire verifiche periodiche sui dispositivi di protezione di interfaccia (SPI) per gli impianti di produzione connessi sia alla rete MT che alla rete BT.

Il 22 dicembre 2016 è stata pubblicata dall’AEEG la delibera 786/2016/R/EEL, inerente le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo.

La nuova normativa disciplina le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia per gli impianti di potenza superiore a 11,08 kWp.

Le scadenze per effettuare le prove variano in base alla data di entrata in esercizio dell’impianto, sia per gli impianti in MT che in BT:

  • impianti entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • impianti entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro il 31 marzo 2018;
  • impianti entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro il 31 dicembre 2017;
  • impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro il 30 settembre 2017.

Il certificato di taratura dovrà poi essere inviato al gestore di rete (e-distribuzione spa)

 

In caso di mancata verifica periodica, il gestore di rete invia un sollecito per l’effettuazione della stessa. Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi, qualora previsti, e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, se presenti, fino ad avvenuto adeguamento degli impianti.

E’ prevista anche la sospensione del servizio di connessione prevista dal Regolamento di Esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete.

 

Newman S.r.l. è a Vostra disposizione per chiarimenti e soprattutto per garantire al cliente il necessario supporto tecnico e burocratico richiesto dalla tipologia di attività indicate in oggetto.

17/03/2016 – Certificazioni ritenute fiscali 2015 disponibili!

Si informa che sul postale applicativo del GSE, sono disponibili le certificazioni sulle ritenute fiscali per l’anno 2015.

Le certificazioni possono essere scaricate accedendo al portale GSE con le proprie credenziali, accedendo alla sezione FTV-SR, seleziona decreto, comunicazioni da GSE, quindi click su cerca.

Altrimenti ci potete telefonare al numero 071-7976349 o richiederla via mail all’indirizzo : info@newmansrl.com

26/02/2016 – Fuel Mix, adempimento degli obblighi di disclosure – DM 31 luglio 2009

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Il GSE informa che, per tutti i produttori e le imprese di vendita interessati dagli obblighi di disclosure, a partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2016, è possibile comunicare i dati relativi al 2015 e provvedere alla eventuale rettifica dei dati 2014, comunicati lo scorso anno.
Si specifica che le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al GSE:
• tutte le informazioni necessarie al fine della determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento, come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’imprese di vendita“;
• i dati sui contratti di vendita di energia rinnovabile (Offerte Verdi) così come definito nella “Procedura tecnica articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11” approvata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per quanto riguarda gli adempimenti dei produttori si specifica che:
• è necessario comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del “mix energetico complementare” come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore”; i dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico nazionale;
• devono essere comunicati i dati riferiti agli impianti nella titolarità del produttore, ad eccezione degli impianti in regime di scambio sul posto, Cip 6/92 e degli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati con il Quinto Conto Energia;
• sarà richiesto al produttore, tramite il portale “FUEL-MIX”, l’inserimento del codice CENSIMP, codice richiesta CENSIMP, codice SAPR/RUP, potenza UP presenti nel sistema GAUDI’ gestito da Terna.

Il GSE provvederà:

• a segnalare all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte dei produttori e delle imprese di vendita come previsto all’articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009;
• a verificare e a segnalare all’Autorità le imprese di vendita inadempienti all’obbligo di approvvigionamento delle GO per i contratti di vendita di energia rinnovabile di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta elettronica mix.energetici@cc.gse.it o contattare il numero verde 800.16.16.16.

Nell’apposita sezione del sito istituzionale è possibile consultare le procedure, il manuale utente dell’applicativo FUEL MIX e le macro da utilizzare per la trasmissione dei dati.

Fonte: Sito GSE

15/09/2015 – Conto Energia: aggiornata la rata di acconto applicata agli impianti fotovoltaici incentivati

Il GSE informa che, da luglio 2015, la rata di acconto delle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici beneficiari del Conto Energia è aggiornata sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all’anno 2014 (“produzione storica”).

Qualora tali misure non fossero disponibili, il GSE calcolerà la rata di acconto sulla base delle ore di produzione regionali di cui alla Tabella 1 (“stima regionale”), determinate utilizzando le ore medie di produzione degli impianti incentivati negli anni 2013 e 2014, differenziate in funzione della regione italiana di localizzazione.

Si precisa, infine, che, in linea con quanto previsto dalle disposizioni in vigore, il GSE si riserva di effettuare specifiche azioni di verifica e controllo volte a favorire la congruità della rata di acconto con la produzione effettiva di energia nel periodo antecedente a quello di riconoscimento della rata.

Fonte: GSE

03/09/2015 – Obbligo di fattura elettronica (in reverse) per cessioni di energia al gestore dei servizi energetici (GSE)

È scattato il 20 luglio scorso l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia elettrica al Gse (gestore dei servizi elettrici).

La procedura, tuttavia, non è ancora attiva per la fattispecie sicuramente più diffusa e cioè per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche in quanto la stessa verrà perfezionata successivamente.

Tale obbligo, al contrario, è già operativo per le cessioni di energia da fonti:

  • eoliche;
  • idroelettriche;
  • geotermiche;
  • biomasse;
  • biogas;
  • bioliquidi;

Va tenuto presente che il Gse è società pubblica ricompresa nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche per le quali sussisteva l’obbligo della fattura elettronica già dal 31 marzo 2015 ma il gestore dell’energia non aveva ancora perfezionato la procedura e quindi, ancorché trasmesse per via elettronica, le fatture hanno mantenuto finora la natura di fatture cartacee.

Occorre in proposito tenere presente che la procedura di emissione delle fatture è particolare in quanto il primo modello di fattura viene predisposto dal Gse ancorché tale ente non svolga il servizio di registrazione e conservazione della fattura elettronica a favore dei propri fornitori. Tali ultimi adempimenti infatti vanno adempiuti autonomamente dai soggetti emittenti con modalità digitale.

In concreto, quindi:

  • il Gse rende disponibile la fattura nei propri portali;
  • il fornitore dell’energia deve inserire soltanto il numero e la data avendo l’accortezza di attribuire una serie di numerazione separata rispetto alle fatture cartacee in quanto la registrazione dei predetti documenti avviene con contabilità separata (le fatture elettroniche emesse dal 20 luglio 2015, laddove in fornitore non abbia emesso altre fatture elettroniche, dovranno partire dal numero 1);
  • il fornitore di energia poi dovrà confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE ad emettere fattura per suo conto; da tale momento la fattura si considera emessa ai fini Iva;
  • il Gse produrrà a questo punto la fattura in formato xml provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla per conto dell’emittente al SDI (sistema di interscambio);
  • il fornitore, a seguito dell’avviso che riceverà dal Gse, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione.

Dalla descrizione della predetta procedura emerge chiaramente la necessità di essere periodicamente e costantemente in contatto con il portale del Gse in quanto, con il nuovo sistema di fatturazione, il pagamento avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente completata.

 

Va infine ricordato che dal 1° gennaio 2015 le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel meccanismo del reverse charge e quindi la fattura verrà emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.17, co.6, lett. d-bis d.P.R. n.633/72.

Avviso ai produttori – Delibera AEEG 595/14

23/07/2015 – La Delibera AEEGSI 595/14 ha apportato importanti cambiamenti alla regolazione normativa del servizio di misura dell’energia prodotta dagli impianti di generazione entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, oltreché per tutti gli impianti in Media Tensione connessi alla rete di distribuzione nazionale.

La Delibera interessa i misuratori di energia elettrica prodotta installati sugli impianti di produzione e modifica la responsabilità del servizio di misura attribuendo in maniera univoca tale incarico al Gestore di rete competente per area di installazione dell’impianto.

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A partire dal 1 gennaio 2016, tutti i misuratori di energia prodotta dovranno essere abilitati alla telelettura da parte del gestore di rete, pena la sospensione degli incentivi, come riportato all’articolo 5.5 dell’Allegato A della Delibera 595/14 : “Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.”

Ogni gestore di rete ha indicato quali saranno i misuratori di energia ammessi a partire dal 01/01/2016, escludendo alcune marche di apparecchi risultati non conformi alla telelettura obbligatoria. Ogni contatore di produzione (diverso da quello installato dal Gestore di rete) per essere teleletto dovrà associarsi ad un modem in grado di trasmettere le letture al Gestore.

Fermo restando l’obbligo di sostituire misuratori di energia non più conformi, rimane la discrezionalità per il Produttore ad installare un contatore di proprietà del Gestore di rete o installarne uno nuovo di sua proprietà. Sarà invece obbligatorio corrispondere annualmente il costo del servizio di misura per l’energia prodotta al proprio Gestore che provvederà poi entro il 15 di ogni successivo mese all’invio dei dati al GSE Spa per l’ottenimento degli incentivi.

La Delibera 595/14 impone obblighi informativi nei confronti di vari enti, richiedendo:

  • a) la trasmissione anagrafica e convalida dei dati degli apparati di misura al proprio Gestore di Rete, che dovrà verificare la possibilità tecnica della telelettura, prima di avallare il contatore installato;
  • b) l‘eventuale aggiornamento al GSE Spa ed all’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli (in caso di installazione di nuovo contatore).

La Newman srl è in grado di seguire il Cliente in questo importante adempimento, valutando e suggerendo la migliore soluzione tecnica nell’ottica di ottimizzazione dei costi sia tecnici che burocratici previsti dalla Delibera.