03/09/2015 – Obbligo di fattura elettronica (in reverse) per cessioni di energia al gestore dei servizi energetici (GSE)

È scattato il 20 luglio scorso l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia elettrica al Gse (gestore dei servizi elettrici).

La procedura, tuttavia, non è ancora attiva per la fattispecie sicuramente più diffusa e cioè per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche in quanto la stessa verrà perfezionata successivamente.

Tale obbligo, al contrario, è già operativo per le cessioni di energia da fonti:

  • eoliche;
  • idroelettriche;
  • geotermiche;
  • biomasse;
  • biogas;
  • bioliquidi;

Va tenuto presente che il Gse è società pubblica ricompresa nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche per le quali sussisteva l’obbligo della fattura elettronica già dal 31 marzo 2015 ma il gestore dell’energia non aveva ancora perfezionato la procedura e quindi, ancorché trasmesse per via elettronica, le fatture hanno mantenuto finora la natura di fatture cartacee.

Occorre in proposito tenere presente che la procedura di emissione delle fatture è particolare in quanto il primo modello di fattura viene predisposto dal Gse ancorché tale ente non svolga il servizio di registrazione e conservazione della fattura elettronica a favore dei propri fornitori. Tali ultimi adempimenti infatti vanno adempiuti autonomamente dai soggetti emittenti con modalità digitale.

In concreto, quindi:

  • il Gse rende disponibile la fattura nei propri portali;
  • il fornitore dell’energia deve inserire soltanto il numero e la data avendo l’accortezza di attribuire una serie di numerazione separata rispetto alle fatture cartacee in quanto la registrazione dei predetti documenti avviene con contabilità separata (le fatture elettroniche emesse dal 20 luglio 2015, laddove in fornitore non abbia emesso altre fatture elettroniche, dovranno partire dal numero 1);
  • il fornitore di energia poi dovrà confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE ad emettere fattura per suo conto; da tale momento la fattura si considera emessa ai fini Iva;
  • il Gse produrrà a questo punto la fattura in formato xml provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla per conto dell’emittente al SDI (sistema di interscambio);
  • il fornitore, a seguito dell’avviso che riceverà dal Gse, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione.

Dalla descrizione della predetta procedura emerge chiaramente la necessità di essere periodicamente e costantemente in contatto con il portale del Gse in quanto, con il nuovo sistema di fatturazione, il pagamento avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente completata.

 

Va infine ricordato che dal 1° gennaio 2015 le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel meccanismo del reverse charge e quindi la fattura verrà emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.17, co.6, lett. d-bis d.P.R. n.633/72.

Pagamenti incentivi fotovoltaico

28/07/2015 – Informiamo tutti i produttori che hanno un impianto fotovoltaico incentivato con il Conto Energia che ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”) a partire dal 01/01/2015 le tariffe incentivanti saranno erogate dal GSE con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione con conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I pagamenti in acconto sono eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza, ovvero secondo il seguente calendario:

  • Per gli impianti di potenza fino a 3 kW: 3 pagamenti all’anno: 1°: Marzo, 2° Luglio, 3° Novembre.
  • Per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW: 4 pagamenti all’anno: 1°: Marzo, 2°: Giugno, 3°: Settembre, 4°: Dicembre.
  • per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW: pagamenti con cademza bimestrale: 1°: Febbraio, 2°: aprile, 3°: giugno, 4°: agosto, 5°: ottobre, 6°: dicembre.
  • per gli impianti di potenza superiore a 20 kW la scadenza dei pagamenti coincide con l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza.

E’ previsto inoltre che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa sia ridotta di una quota percentuale dell’incentivo spettante alla data del 1° gennaio 2015, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti modalità:

  • riduzione del 6 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
  • riduzione del 7 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
  • riduzione dell’8 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

 

Efficienza Energetica: Energy Operation Online

24/07/2015 – Newman srl è installatore dei sistemi di monitoraggio Schneider Electric.

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Delibera AEEG 578/2013/R/eel – Qualifiche sistemi efficienti di utenza esistenti

24/07/2015 – In questi ultimi giorni stanno arrivando dal GSE delle mail che informano i totolari di convenzioni in Scambio sul Posto, del riconoscimento del proprio impianto come SEU (Sistema Efficiente di Utenza). Tale qualifica, introdotta con la delibera AEEG 578/2013, comporta condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica autoconsumata (ovvero prodotta e consumata all’interno del Sistema).

E’ possibile richiedere la qualifica anche per gli impianti in regime di cessione parziale inviando la domanda al GSE, mentre per chi è in cessione totale, non deve preoccuparsi di nulla, in quanto non rientra nella applicazione della delibera.

Per uteriori informazioni potete contattarci, oppure visitare il sito del GSE cliccando QUI.

Avviso ai produttori – Delibera AEEG 595/14

23/07/2015 – La Delibera AEEGSI 595/14 ha apportato importanti cambiamenti alla regolazione normativa del servizio di misura dell’energia prodotta dagli impianti di generazione entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, oltreché per tutti gli impianti in Media Tensione connessi alla rete di distribuzione nazionale.

La Delibera interessa i misuratori di energia elettrica prodotta installati sugli impianti di produzione e modifica la responsabilità del servizio di misura attribuendo in maniera univoca tale incarico al Gestore di rete competente per area di installazione dell’impianto.

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A partire dal 1 gennaio 2016, tutti i misuratori di energia prodotta dovranno essere abilitati alla telelettura da parte del gestore di rete, pena la sospensione degli incentivi, come riportato all’articolo 5.5 dell’Allegato A della Delibera 595/14 : “Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.”

Ogni gestore di rete ha indicato quali saranno i misuratori di energia ammessi a partire dal 01/01/2016, escludendo alcune marche di apparecchi risultati non conformi alla telelettura obbligatoria. Ogni contatore di produzione (diverso da quello installato dal Gestore di rete) per essere teleletto dovrà associarsi ad un modem in grado di trasmettere le letture al Gestore.

Fermo restando l’obbligo di sostituire misuratori di energia non più conformi, rimane la discrezionalità per il Produttore ad installare un contatore di proprietà del Gestore di rete o installarne uno nuovo di sua proprietà. Sarà invece obbligatorio corrispondere annualmente il costo del servizio di misura per l’energia prodotta al proprio Gestore che provvederà poi entro il 15 di ogni successivo mese all’invio dei dati al GSE Spa per l’ottenimento degli incentivi.

La Delibera 595/14 impone obblighi informativi nei confronti di vari enti, richiedendo:

  • a) la trasmissione anagrafica e convalida dei dati degli apparati di misura al proprio Gestore di Rete, che dovrà verificare la possibilità tecnica della telelettura, prima di avallare il contatore installato;
  • b) l‘eventuale aggiornamento al GSE Spa ed all’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli (in caso di installazione di nuovo contatore).

La Newman srl è in grado di seguire il Cliente in questo importante adempimento, valutando e suggerendo la migliore soluzione tecnica nell’ottica di ottimizzazione dei costi sia tecnici che burocratici previsti dalla Delibera.